Home History Maria Federica Petraccia, Indices e delatores nell’antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias, Milano (LED Edizioni) 2014 (Quaderni di Erga-Logoi 3) 124 S., ISBN 978-88-7916-701-7 (brosch.) € 18,70
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Maria Federica Petraccia, Indices e delatores nell’antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias, Milano (LED Edizioni) 2014 (Quaderni di Erga-Logoi 3) 124 S., ISBN 978-88-7916-701-7 (brosch.) € 18,70

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Published/Copyright: September 9, 2018

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Petraccia Maria Federica Indices e delatores nell’antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias (LED Edizioni) Milano (Quaderni di Erga-Logoi 3) 978-88-7916-701-7 (brosch.) € 18,70 1 124 2014


La nuova monografia di Maria Federica P(etraccia) „si propone di studiare l’origine della figura dell’index e del delator, risalendo fino alle prime testimonianze di vicende processuali“ in cui ne sia documentata la presenza. Si inserisce dunque in un solco già di recente oggetto delle indagini di Yann Rivière (in primo luogo la monografia „Les délateurs sous l’Empire Romain“ [Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 311], Rome 2002), ma anche di Carmela Russo Ruggeri (Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell’esperienza criminale romana, Torino 2011), Salvatore Sciortino (Gli indices nel processo criminale extra ordinem, Iuris Antiqui Historia 3, 2011, 49–61) e Mario Varvaro (Certissima indicia. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo [=AUPA] 52, 2008, 367–428; 369ss.). Il libro, piuttosto agile, è strutturato in una introduzione (7–10), sei capitoli (11–112), un paragrafo di „Considerazioni finali“ (113–116); chiudono il volume un elenco di riferimenti bibliografici e un indice dei nomi di persona.

Nell’introduzione (7–10) l’A. circoscrive le coordinate generali entro le quali intende svolgere la propria ricerca, ossia l’indagine di „come venissero gestiti il reperimento e la ricezione delle informazioni nell’Urbe“ (8) attraverso lo studio di indices e delatores. Sorprendono tuttavia alcune considerazioni, non sempre condivisibili e talvolta semplicistiche. Sin dall’incipit l’A. evidenzia infatti che „[s]piare e informare sono delle attività che accompagnano l’uomo fin dall’inizio della storia“, per poi affermare che „anche i Romani si resero conto che […] uno Stato deve ricorrere anche a metodi poco ortodossi e non sempre eticamente corretti“ (7). A seguire, l’A. mette dunque sullo stesso piano i fenomeni dello spionaggio e della delazione, ritenendo che entrambi avrebbero soddisfatto la finalità di „sicurezza dello Stato“.

Nel primo capitolo („Nascita dei nomi index e delator“, 11–16) l’A. si propone, attraverso un’indagine lessicografica, di tracciare un quadro delle „attribuzioni“ (leggi: definizioni) dell’index e del delator nell’esperienza romana, tra repubblica e principato. Il primo termine avrebbe indicato il correo dissociato, mentre invece l’accusatore (quivis e populo) nel sistema delle quaestiones, avrebbe poi assunto la connotazione di delator nei processi inquisitorii extra ordinem. Le conclusioni alle quali l’A. perviene sono in linea di massima condivisibili, e per buona parte dipendenti da dottrina recente (ad es. i già citati lavori di M. Varvaro e, per l’età del principato, S. Sciortino). Desta tuttavia qualche perplessità il fatto che, nelle sue riflessioni lessicografiche, l’A. non si giovi della quarta edizione del „Lateinisches etymologisches Wörterbuch“ di A. Walde, curata da J. B. Hofmann (Heidelberg 1965) – adoperando invece la prima edizione, del solo Walde, apparsa nel 1910. Sarebbe stato utile anche un raffronto con altri preziosi strumenti come il celebre „Dictionnaire étymologique de la langue latine“ di A. Ernout e A. Meillet; anche il Thesaurus Linguae Latinae è citato in modo incidentale e adoperato in maniera poco o nulla perspicua.

Devono altresì rilevarsi talune sbavature, anche significative (ad es. la convinzione che le giurie delle quaestiones perpetuae fossero istituite con una lex apposita per ciascun processo), e la mancata esegesi di Isid. orig. 10.47, testo appena accennato ma che meriterebbe maggior rilievo in quanto segna la definitiva sovrapposizione delle nozioni di index e delator in età tardoantica (secondo un processo di semplificazione concettuale avviatosi almeno in età severiana).

Nel secondo capitolo (dal criptico titolo „Alcune puntualizzazioni“, 17–25), l’A. svolge talune considerazioni a margine del ruolo politico e sociale dei delatores, che considera „informatori di professione“, sostenuti sin da età augustea „in nome della sicurezza del Principe e dell’impero“ (18). Una prassi, questa, che l’A. ritiene si sarebbe consolidata nel corso del principato, sino all’età post-costantiniana (con la sola eccezione dell’impero di Giuliano). A questo proposito l’A. ricorre a una serie di esempi, prevalentemente di età tiberiana e poi flavia (ricorrendo cioè ampiamente a Tacito), per poi deviare d’improvviso sul IV secolo con una serie di riferimenti all’epoca dei costantinidi, con esempi desunti da Ammiano Marcellino. Si ha l’impressione di una ricostruzione talvolta lacunosa (sono tralasciate le epoche antonina e severiana, che pure attraverso l’historia Augusta e i frammenti dionei avrebbero potuto fornire utili spunti alla ricerca: vd. e. g. la sententia senatus consulti riportata in SHA Comm. 18.1ss., ove si fa esplicito riferimento a delatores e indices).

L’A. ha in ogni caso l’attenzione di cogliere in questa rapida carrellata, richiamandosi agli studi di T. Spagnuolo Vigorita, la peculiarità della delazione fiscale (cui accenna con riguardo a CIL V 5050), ma il ritmo serrato di questo capitolo non agevola una riflessione più organica, che pure sarebbe auspicabile.

Il terzo capitolo („Indices e delatores nella storia di Roma“, 25–68), il più corposo dell’intero libro, si propone invece una rassegna della casistica in ordine a indices e delatores nell’esperienza romana. Il capitolo si apre, a dire il vero, con una petizione di principio dell’A., per cui „già in età regia“ si sarebbe fatto ricorso alle testimonianze di indices e delatores. Tuttavia, come deve ammettere la stessa A., „ciò non si può affermare con certezza, visto che non sono giunte a noi fonti risalenti a questo periodo, ma solamente testimonianze di età successiva […] dalle quali è quindi difficile ricavare informazioni certe e precise“ (25). Peraltro l’unico esempio prodotto dall’A. è quello di M. Atilio, che avrebbe infranto la fides nei confronti di Tarquinio il Superbo e per questo sarebbe stato condannato a seguito della delazione di un servus publicus senza che questo ci offra alcuna maggiore conoscenza in ordine allo statuto di indices e delatores. Il capitolo procede quindi a un esame della casistica, presentata per lo più in ordine cronologico (non sempre rispettato), talvolta anche con significativi salti (dall’età flavia si salta al quarto secolo appena accennando all’età severiana attraverso una disamina di alcuni testi ulpianei [appena parafrasati]). Il capitolo si conclude con gli sviluppi basso-imperiali, rimarcando il concetto, anche altrove espresso dall’A., secondo cui la sicurezza del princeps avrebbe legittimato e quasi reso necessario il ricorso alle delazioni.

Nel quarto capitolo („Lo Stato interviene“, 69–88), l’A. indaga le reazioni dell’ordine costituito (in primo luogo del senato) a seguito di attività delatoria. Oltre a evidenziare l’attitudine dell’A. all’attualizzazione di istituti di epoca romana (l’uso della nozione, del tutto moderna, di „Stato“ è sempre rischiosa con riguardo al mondo antico; ma vd. anche il sorprendente accostamento della nozione di „processo per direttissima“ alle quaestiones ex s.c. [71, nt. 10]), il capitolo si segnala per un esame di taluni casi di studio (noti prevalentemente da Cicerone, Livio, Tacito e collocabili entro un arco cronologico che va dalla seconda guerra punica al primo principato) dai quali emerge il ruolo centrale del senato romano nella repressione di condotte criminose lesive della salus publica a seguito di procedimenti azionati attraverso indices e indicia.

Il quinto capitolo („Il senatus consultum Turpillianum [61 d.C.]“, 89–94) lascia adito a molte perplessità. L’A. si propone – sulla scorta anche degli studi di L. Fanizza – di indagare il s.c. Turpillianum che, come è noto, emanò varie disposizioni per atti commessi contro l’amministrazione della giustizia, ed in specie contro i tergiversatores, cioè quanti avessero abbandonato ingiustificatamente una accusa dopo averla intentata ma senza aver prima ottenuto l’abolitio. Il dibattito dottrinale su questo provvedimento, di cui l’A. non dà conto, è sterminato (e nelle sue linee essenziali compendiato da E. Volterra, s. v. Senatus consulta, in: Novissimo Digesto Italiano XIII, 1969, 78s. [estr. imp. aut.]); sorprende peraltro che l’A. si limiti a confinare ad un accenno in nota (90, nt. 6) il riferimento a un testo imprescindibile per la ricostruzione del portato normativo del senatus consultum Turpillianum, ossia l’orazione dell’imperatore Claudio sulla riforma della giustizia (BGU 611). La parte centrale (col. II lin. 11–col. III lin. 9) di questo testo riporta una proposta di sanzionamento dell’ipotesi di desistenza ingiustificata dall’accusa nell’ambito delle quaestiones. Si tratta di una oratio principis geneticamente preordinata al senatus consultum Turpillianum di cui costituisce il più importante antecedente (come osservato d’altro canto già da G. Purpura, Il papiro BGU 611 e la genesi del Sc Turpilliano, AUPA 36, 1976, 219–251). Come ho avuto modo di osservare in altra sede (in „Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio [41–54 d.C.]“ [Collana della Facoltà di Giurisprudenza. Università del Salento N. S. 22], Napoli 2010, 271s., ove anche discuss. bibl. prec.), con il Turpillianum si sarebbe perfezionato il meccanismo della pronuntiatio de calumnia, sanzionando, con pene maggiori di quelle previste dalla riforma di Claudio, la desistenza ingiustificata dall’accusa.

Il sesto capitolo („Indices e indicia di donne e schiavi“, 95–112) è strutturato invece in due paragrafi che si propongono rispettivamente di indagare le denunce effettuate da donne e schiavi. Particolare attenzione è riservata, nel primo paragrafo, alla vicenda di Plancina, moglie di Cn. Calpurnio Pisone, assolta nel 20 d. C., probabilmente perché correa dissociata del marito. Si tratterebbe di un interessante caso di studio (soprattutto in considerazione del richiamo della vicenda nel testo epigrafico del Senatus consultum de Cn. Pisone patre, part. II, 110ss.), ma l’A. si limita a parafrasare i testi tacitiani, trascurando il confronto con il testo del senatus consultum, senza peraltro servirsi della ricca bibliografia fiorita nell’ultimo ventennio su questo testo. Così come pure sarebbe stato opportuno un confronto con l’ampia messe di fonti in materia, una cui prima sistemazione si deve a F. Lamberti, „‚Mulieres‘ e vicende processuali fra repubblica e principato. Ruoli attivi e ‚presenze silenziose‘“, Index 40, 2012, 244–256. In quanto alla capacità di assumere deposizioni degli schiavi in sede processuale, l’A. (dopo qualche incertezza nell’incipit, in ordine allo status libertatis, 103), segue i recenti studi di C. Russo Ruggeri, M. Varvaro e R. Scevola (R. Scevola, Utilitas publica. I. Emersione nel pensiero greco e romano. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana [L’arte del diritto 23], 2 voll., Padova 2012), ma anche in questo caso spazia, in modo non sempre coerente, fra exempla che vanno dalla media-repubblica al dominato, rendendo ardua per il lettore la ricostruzione del filo ordinatore degli eventi e l’evoluzione della disciplina degli indicia: più ampia sarebbe d’altra parte dovuta essere l’attenzione sul senatus consultum Silanianum, soprattutto in considerazione dell’inasprimento delle norme in esso contenute a seguito del dibattito senatorio del 61 d. C. sulla morte del praefectus urbi L. Pedanio Secondo.

In qualche modo rinunciatarie appaiono dipoi le conclusioni alle quali l’A. perviene („Considerazioni finali“, 113–115). In ordine ai delatores l’A. consolida opinioni già espresse in dottrina (per es. da J.-M. David e Y. Rivière), affermando che pratiche delatorie sarebbero state già note sin dall’età tardo-repubblicana, tanto da essere oggetto di ferma condanna nell’opera ciceroniana, mentre invece la nozione di delator in senso stretto sarebbe emersa solo dalla tarda età augustea, trovando terreno fertile nella tutela della maiestas e della persona del principe. In ordine agli indices, l’A. recupera invece le brevi riflessioni svolte da G. Humbert (s. v. Index, in: DS. III.1, 1900, 468), secondo il quale „le nom d’indices s’appliquait à tous ceux qui dénonçaient un délit aux magistrats, sans avoir eux-mêmes l’intention ou le droit de se porter accusateurs“. Ma di questa considerazione generale, che dovrebbe essere una premessa alla ricerca, l’A. fa una conclusione, limitandosi a osservare che „[l]e fonti a disposizione sono solo apparentemente chiare“ e a chiosare che „[m]ettere […] un Cicerone, un Livio, un Tacito e uno Svetonio accanto alle fonti giuridiche può a volte risultare fuorviante e generare equivoci difficilmente risolvibili“ (115). Ci si aspetterebbe almeno alcune argomentazioni a riguardo, ma tale chiosa apodittica conclude il libro, lasciando il lettore con una serie di interrogativi inevasi, e quasi per nulla soddisfatto l’obiettivo della ricerca, ossia (come precisato dall’A. a p. 8), „[l]a necessità di ricomporre in una visione di insieme armonica schegge di documentazione“.

Resta per es. non acclarato se la nozione di delator si ponga in rapporto di genus-species rispetto a quella di index, e se la prima dipenda dalla seconda (o il contrario), ovvero se entrambe costituiscano due distinte species di un medesimo genus. E, ancora, ci si sarebbe aspettati una più netta riflessione sul divenire di queste categorie rispetto all’evoluzione delle procedure di repressione criminale dalla media repubblica sino al dominato. A tale proposito, l’A. avrebbe potuto trovare giovamento da studi vecchi e nuovi sulla repressione criminale nell’età del principato: segnalo e. g. R. S. Rogers, Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius, Middletown 1935, o il recente, fondamentale studio di A. Schilling, Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen N.F. 61), Berlin 2010; o, ancora, la seconda edizione (Milano 1998) del trattato „Diritto e processo penale nell’antica Roma“ di B. Santalucia (di cui l’A. sistematicamente adopera e cita invece la prima, scarna edizione; ma si sarebbe anche potuto tenere conto del nuovo trattato dello studioso fiorentino, „La giustizia penale in Roma antica“ [Itinerari], Bologna 2013). Inoltre, come ho osservato in altra sede (in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 5, 2015, 226–228; 227) „secondo una prassi purtroppo invalsa presso molti storici di formazione epigrafica, i frammenti escerpiti dai Digesta giustinianei non sono mai citati con l’indicazione delle relative inscriptiones (e anzi percepiti come un atemporale prontuario di norme, fluttuanti e sempre valide per il mondo romano)“; l’A. non sfugge a questa pratica, fatto salvo un rapido e isolato rinvio alla Palingenesia di Otto Lenel sul finire del cap. VI. E ancora, l’esito rinunciatario rispetto a talune complessità sottese alla lettura degli storici antichi deriva forse da un mancato confronto con la „Quellenforschung“ (in primo luogo liviana e tacitiana) che senz’altro avrebbe potuto stimolare riflessioni più articolate in sede di esegesi (mi limiterò, per Tacito, a segnalare il mancato confronto con l’articolata dottrina sulle fonti degli Annales, ora compendiata nella poderosa monografia di O. Devillers).

Il libro non è altresì esente da mende tipografiche (frequenti errori di battitura, nel testo e nelle note, come pure nella bibliografia. E. g. segnalo: a p. 39, Iuliu per Iulia, eorm per eorum; a p. 69 „Shumacher“ per „Schumacher“; a p. 99 Fuleinius per Fulcinius; p. 100 „Verano“ per „Veranio“ [due volte]; a p. 119, „Charlie“ per „Charlier“ [due volte]; „republicana“ invece che „repubblicana“ a p. 122).

In quanto alla bibliografia, oltre alle lacune già segnalate, deve rilevarsi come essa presenti altresì inesattezze e incongruenze in elevato numero. Si riportano di seguito taluni esempi: lo studio di F. De Martino sui quadruplatores in Plauto è indicato come studio monografico invece che come articolo comparso in „Labeo“ (I quadruplatores nel Persa di Plauto, Labeo. Rassegna di diritto romano 1, 1955, 32–48); l’A. mostra altresì di confondere lo „Staatsrecht“ e lo „Strafrecht“ di Th. Mommsen, citando il primo invece che il secondo nei riferimenti bibliografici; del contributo di O. Devillers, Images du couple dans les livres 1–3 des Annales de Tacite, Athenaeum 96.1, 2008, 369–376, è riportato erroneamente il numero dell’annata della rivista (116 invece che 96); gli „Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo“ sono talvolta citati per esteso, talaltra come „AUPA“. Della monografia di R. Scevola sull’„Utilitas publica“ (di cui peraltro si cita il solo secondo tomo) si confonde il luogo di edizione (Padova) con il luogo di stampa (Lavis [TN]).

Deve segnalarsi infine la mancanza di un indice dei soggetti e di un indice delle fonti, entrambi preziosi per uno studio che ambisca ad essere di pronta consultazione.

Nel complesso siamo di fronte a un libro di difficile valutazione: altri recensori (ad es. Y. Benferhat, The Ancient History Bulletin. Online Reviews 5, 2015, 88–91; 90) hanno definito „cet ouvrage […] de façon modeste“, anche in ragione dell’eccessivo slegamento dei capitoli fra di loro. Un giudizio forse ingeneroso, poiché all’A. va senz’altro il merito di aver isolato un tema di sicuro interesse. Questo, proprio in ragione dell’ampio ventaglio di fonti e di una sterminata bibliografia, necessiterebbe di una messa a punto agile e di immediata consultazione, per una prima informazione sull’argomento. Ma d’altra parte non si può non rilevare come l’indagine condotta da Maria Federica Petraccia resti schiacciata sotto la mole delle fonti prese in considerazione, la complessità e l’interrelazione delle quali l’A. è riuscita a cogliere solo molto parzialmente, spesso limitandosi (anche a causa di un non pieno confronto con una sterminata dottrina) ad aderire in maniera passiva al dettato letterale dei testi.

Published Online: 2018-09-09
Published in Print: 2018-09-03

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